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Requisiti per la disoccupazione ordinaria 2012

disoccupazione ordinaria

Requisiti e domanda per la disoccupazione ordinaria

La disoccupazione ordinaria è un’indennità erogata a vantaggio di quei lavoratori che sono stati licenziati o che, a partire dal 17 Marzo 2005, sono stati sospesi dall’azienda per cui lavoravano a causa di eventi dei quali non è responsabile né il lavoratore né il datore di lavoro. L’indennità di disoccupazione ordinaria viene erogata per 8 mesi (che diventano 12 per quei lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età). Per i primi sei mesi è pari al 60% del valore della retribuzione che si percepiva nei tre mesi precedenti il giorno della perdita del lavoro. Dal settimo mese in poi si scende del 10%, per cui si arriverà al 50%, al 40% e così via per i mesi successivi.
Per il 2012, la richiesta relativa alla disoccupazione ordinaria può essere fatta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro presso la sede INPS di competenza e spetta, senza distinzioni, a tutti i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari) che possono presentare almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni precedenti la data di cessazione del lavoro, almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria e una dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità può essere percepita anche se, al momento, si sta svolgendo un’attività occasionale (fonte: www.inps.it).

La disoccupazione ordinaria per i lavoratori extracomunitari

La domanda per l’indennità di disoccupazione ordinaria può essere presentata anche dai lavoratori extracomunitari, ma con una precisazione: “I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale sono esclusi dall’obbligo assicurativo alla disoccupazione. Pertanto, non possono ricevere le prestazioni di disoccupazione”.
Per quanto riguarda gli straniera ai quali invece l’indennità di disoccupazione ordinaria spetta, l’impresa è tenuta a comunicare il licenziamento o la sospensione al Centro per l’impiego entro 5 giorni.
Dopodiché, lo straniero dovrà, entro 40 giorni dalla cessazione del lavoro, presentarsi al Centro per l’impiego e fare la dichiarazione di cui sopra.

 

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