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Gli sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012

sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012

La Legge di Stabilità e gli sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012

Tra quelle che sono le novità apportate nel mondo del lavoro dalla nuova Legge Finanziaria 2012, meglio conosciuta come Legge di Stabilità, spicca sicuramente il capitolo relativo agli sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012 e all’iscrizione nelle apposite liste da parte di operai, impiegati e quadri, licenziati da piccole imprese (anche artigiane e cooperative di produzione) che siano state costrette a ridurre il personale, a trasformarlo o a cessare del tutto l’attività per un motivo assolutamente giustificato (ovviamente, l’art. 2112 c.c. prevede la riattivazione del rapporto di lavoro qualora l’azienda torni ad operare come prima). Nello specifico, la Legge di Stabilità prevede la proroga al 31 dicembre 2012 di tale iscrizione nelle liste di mobilità senza la possibilità di ricevere la relativa indennità.
Vediamo, di seguito, cosa è previsto dunque in merito agli sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012.

Le novità riguardanti gli sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012

Preciseremo in questo paragrafo, dunque, quanto accennato prima riguardo alla riassunzione dei lavoratori in mobilità e, precisamente, agli sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, infatti, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto lavorativo a tempo determinato con scadenza per un periodo massimo di un anno.
Per il datore di lavoro, la quota contributiva a carico del datore è pari a quella prevista per gli apprendisti, ma dovuta nella misura intera, fino ad un massimo di dodici mesi. Qualora il datore di lavoro assuma poi il lavoratore a tempo indeterminato, egli potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni contributive.
Riguardo infatti agli sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012, il governo ha disposto indicazioni per agevolare la riassunzione e scoraggiare la disoccupazione, e ha decretato (art. 25 L. 223/91) che  i datori di lavoro che riassumeranno a tempo indeterminato un dipendente della suddetta categoria potranno godere di particolari sgravi contributivi per i lavoratori in mobilità 2012 per un lasso di tempo pari a 18 mesi, pari sempre a quello previsto per gli apprendisti. Il datore di lavoro avrà inoltre dritto a un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità corrisposta al lavoratore durante la disoccupazione (erogabile nella misura massima di 12 mesi, ma portabile a 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni e a 36 mesi se l’assunzione viene effettuata nel Mezzogiorno o in zone disagiate). Non è ben chiaro però se tale contributo possa essere applicato a tutti i lavoratori in mobilità. E’ bene dunque informarsi prima con gli organi di competenza riguardo a tutti gli sgravi contributivi previsti per i lavoratori in mobilità 2012.

 

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