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Il ricorso per la separazione consensuale

ricorso per la separazione consensuale

La domanda di ricorso per la separazione consensuale si presenta generalmente quando, al momento della separazione, i due coniugi sono tra di loro decisamente d’accordo in merito a quelle che sono le richieste da fare per la richiesta di separazione stessa.
Per l’esattezza, in sede di ricorso per la separazione consensuale, i due coniugi devo essere d’accordo sulle cause che hanno determinato l’allontanamento reciproco (l’incompatibilità di carattere e di scelta nell’allevamento dei figli), l’assegnazione della casa coniugale e la spartizione degli effetti coniugali.
Eventuali altri dettagli, quali la somma da versare a titolo di mantenimento del coniuge e della prole e l’affidamento di quest’ultima a entrambi o a uno dei due genitori, verranno decise durante il ricorso.
Tra quelli che sono i documenti da presentare in sede di ricorso per la separazione consensuale, troviamo dunque l’estratto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza italiana, documenti di riconoscimento (in copia) e firma di entrambi i coniugi.

Il fac-simile del ricorso per la separazione consensuale

La prima informazione da inserire nel modulo di ricorso per la separazione consensuale è l’intestazione al tribunale cui ci si sta rivolgendo:

TRIBUNALE CIVILE DI ____

RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI

Ill.mo sig. Presidente,

(segue ora, ai fini del ricorso per la separazione consensuale, la descrizione dei dati personali di entrambi i coniugi)

entrambi elettivamente domiciliati in Via _____________ presso lo studio dell’Avv. ______________, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto,

PREMESSO CHE

i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data __________ nel Comune di __________, come risulta dal registro degli atti di matrimonio di detto Comune; dalla loro unione sono nati i figli: ______________;

I coniugi hanno adottato il regime della separazione (ecc.ecc.eccetera)

da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.

Gli stessi hanno quindi interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso;

(descrizione di quanto concordato da entrambi i coniugi in relazione ad affidamento della prole, assegno di mantenimento e assegnazione della casa patrimoniale)

CHIEDONO CONSENSUALMENTE

all’On.le Tribunale adito, di voler fare ricorso per la separazione consensuale e accettano le seguenti condizioni:

(descrizione delle condizioni)

Spese di giudizio compensate.

Si deposita

(elenco degli allegati)

firma delle parti e del procuratore

Procura alle liti

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente giudizio, l’Avv. ________ 

V° per autentica

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto il ricorso che precede; Ritenuta la propria competenza; Visto l’art. 711 c.p.c.

O R D I N A

(data e ora dell’incontro con i coniugi)

(data e firma del Presidente)

 Il ricorso per la separazione consensuale: affido dei figli in caso di separazione

E’ bene specificare che, in caso di ricorso per la separazione consensuale dei genitori, i figli verranno affidati ad entrambi i genitori. Se però uno dei due non dovesse essere nelle opportune possibilità di crescerli, essi saranno affidati ad uno solo dei coniugi. A tal proposito, è evidente che concorreranno alla decisione finale l’apprezzamento del presidente del tribunale a cui si è presentato ricorso per la separazione consensuale e l’accordo raggiunto dai coniugi.
Relativamente al mantenimento, come premesso, in sede di ricordo verranno definiti i termini e la misura in cui il coniuge dovrà versare l’assegno.
In caso di figli maggiorenni, ovviamente, tale obbligo non cessa al compimento dei 18 anni. Anzi, il figlio maggiorenne potrebbe chiedere di ricevere direttamente l’assegno senza la mediazione del coniuge affidatario. Per ulteriori informazioni, leggete qui.

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