Come decretato ormai da diversi mesi, la Legge di Stabilità 2012 sui contratti part time prevede alcune modifiche (due per l’esattezza) a quella che era la normativa vigente nel 2011 sul contratto lavorativo a tempo parziale.
Di seguito in questo articolo, oggi, provvederemo a ripetere tali disposizione per tutti coloro che non le avessero ancora ben chiare.
Ecco, dunque, cosa prevede la Legge di Stabilità 2012 sui contratti part time
Per la precisione, la prima modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2012 sui contratti part time decreta l’abrogazione di quelle lettere [a) e b)] del comma 44, articolo 1, legge 24, n. 247 del dicembre 2007, le quali, a loro volta, sono dei cambiamenti apportati all’articolo 3, commi 7 e 8 del decreto legislativo n.61 del 25 febbraio 2000 relativo alle clausole flessibili sulla variazione della collocazione temporale della prestazione.
In merito alla Legge di Stabilità 2012 sui contratti part time, dunque, il datore di lavoro potrà modificare o aumentare (nei limiti previsti dai contratti collettivi) la durata della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ma non senza che i contratti collettivi di cui sopra abbiano opportunamente stabilito tutte le condizioni.
La seconda modifica prevista dalla Legge di Stabilità 2012 sui contratti part time
La seconda modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2012 sui contratti part time riguarda il modo in cui il rapporto di lavoro a tempo pieno passerà ad essere un rapporto a tempo parziale. Per la precisione, infatti, non sarà più necessario provvedere alla ben nota convalida posta in essere dalla direzione provinciale del lavoro. Basterà, semplicemente, procedere con un più rapido (ma comprovato da relativo atto scritto) accordo tra le parti in gioco.