Quella dei contributi silenti, o pensionati quindicenni che dir si voglia, è una categoria di lavoratori che hanno maturato dietro di sé almeno 15 anni di anzianità contributiva.
Per la precisione, fanno parte dei contributi silenti: tutti quei lavoratori che al 31 dicembre del ’92 avevano maturato ogni requisito assicurativo e contributivo prefissato dalla normativa vigente; tutti quei lavoratori che, precedentemente al 31 dicembre 1992, erano stati ammessi alla prosecuzione volontaria; tutti quei lavoratori dipendenti che, al 31 dicembre 1992, potevano vantare un periodo assicurativo e contributivo inferiore ai 15 anni; tutti quei lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni avendo lavorato per un minimo di 10 anni in impieghi di durata inferiore a 52 settimane (anno solare).
Tutte le novità relative ai cosiddetti contributi silenti
La circolare n.16/2013 dell’Inps ha chiarito con maggior precisione quale sarà il “destino” di tutti quei lavoratori che appartengono alle categorie sopra descritte di contributi silenti.
Se infatti il decreto legislativo n. 503 del 1992 aveva portato a 20 anni il diritto alla pensione, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere ai contributi silenti, ovvero alla pensione con 15 anni di anzianità contributiva alle spalle (vedi sopra).
Cosa succede dunque per le domande di contributi silenti già presentate e respinte
In base a quanto specificato nella circolare n.16/2013 dell’Inps, tutte le domande relative ai contributi silenti già presentate e respinte devono essere rivalutate e ridiscusse, in conformità a quanto decretato e in presenza, ovviamente, di tutti i requisiti minimi e anagrafici necessari affinché un lavoratore possa rientrare in quella che è la categoria dei contributi silenti.