Moltissimi cittadini italiani non sanno che imposta sostitutiva TFR è valida sulle rivalutazione del Tfr ed è pari all’11%, deve essere prelevata dal sostituto d’imposta e versata entro il 16 dicembre di ogni anno con codice tributo 1712, a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo con tributo 1713.
Il trattamento di fine rapporto è stato integrato nell’articolo 1 della legge n 297 del 29 maggio 1982. A causa della sostituzione d’imposta sostitutiva TFR è stato abrogato il previgente istituto dell’indennità di anzianità che riconosceva al lavoratore, alla cessazione del rapporto, un’indennità di ammontare pari all’ultime retribuzione moltiplicata per il numero degli anni di servizio.
Come si calcola imposta sostitutiva TFR
Desideriamo ricordarvi che imposta sostitutiva TFR, precede che il fondo accantonato ogni anno, deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composta da un tasso fisso dell’1,50% e da un variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi di consumo.
Il calcolo attraverso il metodo storico, prevede che il sostituto applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturale nell’anno solare precedente. In alternativa, imposta sostitutiva TFR viene calcolata con acconto.
Solo in questi casi il sostituto d’imposta determina con precisione la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. A queste modalità fa eccezione il caso in cui prima del 16 dicembre di ogni anno tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro.
In questo caso è possibile applicare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma su quella maturano nello stesso anno.
Le modalità di pagamento solitamente riguardano il pagamento tramite modulo F24.