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Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile

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In questo articolo parliamo chiaramente delle nuove misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile. Dobbiamo dare notizia della recente innovazione introdotta dall’art 14 della Legge 17.02.2012, n10: Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 2012 recante: “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”.
In tema di riduzione del contenzioso civile in appello e Cassazione, è stata abrogata la norma introdotta dall’art. 26 della Legge 12.11.2011, n. 183, e successivamente innovata dal D.L. 22.12.2011, n. 212.

Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile:

Ecco il testo ufficiale relativo alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile :
“Art. 26. Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.
1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89
3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’ estinzione con decreto.”
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