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La prescrizione dei contributi Inps commercianti: come funziona

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La prescrizione dei contributi Inps commercianti rappresenta una di quelle materie di difficile collocazione nell’ambito della quale l’errore di calcolo è sempre dietro l’angolo. E ciò non per una sorta di difficoltà diffusa nell’ambito del calcolo dei prescrizione dei contributi Inps commercianti, quanto piuttosto perché il calcolo e le scadenze dei prescrizione dei contributi Inps commercianti affondano le proprie radici in un substrato giuridico sempre in divenire. Per questo, sarà nostro obiettivo in merito alla prescrizione dei contributi Inps commercianti fornire poche e semplici regole da seguire in caso ci servano.

La prescrizione dei contributi Imps commercianti: le categorie

In primo luogo dobbiamo fare chiarezza per quanto riguarda la scadenza della prescrizione dei contributi Inps commercianti: in generale possiamo affermare che non vi sono grosse differenze nell’ambito della prescrizione dei contributi Inps commercianti e per altre categorie di contribuenti. In quasi tutti i casi, di fatto, la legge prescrive che la prescrizione dei contributi Inps commercianti può essere o di cinque o di dieci anni. La prescrizione dei contributi Inps commercianti è di cinque anni o di dieci anni a seconda del differente criterio cui facciamo riferimento al momento del calcolo.

La prescrizione dei contributi Inps commercianti: cinque e dieci anni

Possiamo parlare infatti di prescrizione dei contributi Inps commercianti a cinque anni quando facciamo riferimento al giorno di scadenza del versamento: significa che quando è l’Inps che avanza la richiesta del pagamento, il contribuente ottiene la prescrizione dei contributi Inps commercianti qualora siano passati cinque anni dal giorni di scadenza in cui avrebbe dovuto effettuare il versamento. Di contro la prescrizione dei contributi Inps commercianti si considera pari a dieci anni nel caso opposto, vale a dire quando non è l’Inps ma il lavoratore (o i suoi eredi) a fare richiesta con tanto di denuncia nei confronti dell’autorità competente (compagnia di assicurazioni oppure la direzione provinciale del lavoro).

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