Spesso potremmo aver sentito parlare della liquidazione coatta amministrativa, ma è probabile che non ce ne siamo mai occupati in modo profondo o per la scarsa chiarezza delle informazioni raccolte o, semplicemente, perché è una fattispecie giuridica che non interessa un gran numero di persone fisiche e/o giuridiche. In effetti, il nostro compito è cercare di spiegare cosa sia la liquidazione coatta amministrativa in potente sintesi senza però dimenticare tutti i passaggi chiave che servono ad evitare errori di sorta nella comprensione: ad esempio le differenze tra la Liquidazione Ente Pubblico, la Liquidazione Società Cooperative, una Società in Liquidazione Coatta Amministrativa.
La liquidazione coatta amministrativa: come funziona
Iniziamo a provare a rintracciare una definizione di sorta che ci possa aiutare nella comprensione: possiamo a questo punto dire che la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che si applica con finalità liquidative a determinate imprese che sono in fallimento (o in fattispecie giuridiche simili nei fatti alle condizioni proprie del fallimento). La liquidazione coatta amministrativa non può essere applicata a tutti i tipi di Azienda in Liquidazione (perchè non è una Liquidazione Giudiziaria a tutti gli effetti), ma semplicemente ad alcune categorie che sono individuate da leggi ad hoc, come, ad esempio, le imprese bancarie, assicurative e di intermediazione finanziaria. Per queste imprese avviene la liquidazione coatta amministrativa, vale a dire che in caso di fallimento non verranno liquidate da un giudice, ma dall’autorità amministrativa proprio perché non abbiamo a che fare con una procedura di fallimento, ma con una liquidazione coatta amministrativa.
La liquidazione coatta amministrativa e il fallimento: le differenze
Il punto più interessante nella nostra breve ricognizione in merito alla liquidazione coatta amministrativa è comprendere similitudini e differenze tra liquidazione coatta amministrativa e procedura di fallimento. A conti fatti si tratta di fattispecie giuridiche che poggiano su presupposti simili e che, di fatto, si verificano in condizioni reciprocamente simili, prima tra tutti l’insolvenza. Eppure le differenze ci sono: bisogna infatti tener presente che vi sono alcune categorie di imprese che possono essere soggette solo al fallimento, altre solo alla liquidazione coatta amministrativa e altre ancora per cui ci sarà un’autorità competente di volta in volta a scegliere tra fallimento o procedura di liquidazione coatta amministrativa.