L’azione revocatoria ordinaria rappresenta una di quelle fattispecie giuridiche più diffuse oggigiorno e di cui si sente parlare in modo sempre più diffuso. E ciò per una lunga serie di ragioni tra cui non va assolutamente trascurato il fatto che l’azione revocatoria ordinaria così come altre fattispecie che riguardano la garanzia patrimoniale o in senso più lato il rapporto tra debitori e creditori sono sempre più all’ordine del giorno in un momento economico così depresso come quello che la larga maggioranza delle famiglie italiane sta vivendo. E, anche per questo, occorre spiegare cosa abbiamo di fronte quando parliamo di un’azione revocatoria ordinaria.
L’azione revocatoria ordinaria: la garanzia patrimoniale
Iniziamo dunque a questo punto con il tentativo di dare una definizione di Azione di Revocazione ordinaria quanto più possibile sintetica ed esauriente al tempo stesso per poi parlare in sintesi di: Azione Revocatoria Ordinaria Prescrizione, Azione Revocatoria Ordinaria E Fallimentare, Azione Revocatoria Presupposti, Prescrizione Azione Revocatoria Fallimentare e di Competenza Territoriale Azione Revocatoria. Diciamo che l’azione revocatoria ordinaria è un metodo di conservazione della garanzia patrimoniale previsto dal codice civile. In effetti entra in gioco quando un cittadino richiede un prestito, si trasforma in debitore e quindi, per il codice civile, diventa responsabile dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi debiti presenti e futuri. E quando l’adempimento degli obblighi da parte del debitore viene a mancare, allora il creditore ha tutto il diritto per rivalersi sui beni del debitore.
L’azione revocatoria ordinaria: rivalersi su un terzo
Il caso più tipico in cui si parla di azione revocatoria ordinaria è quello in cui il debitore per evitare che il creditore si possa rivalere sui propri beni li alinea a terzi compiacenti. Significa quindi che il debitore intesta a un amico un bene immobile in modo da rendere nulle le possibilità del creditore di rivalersi sul bene in questione (si potrebbe aprire il discorso sulla Revocatoria in Caso di Fallimento o sulla Revoca Atto di Compravendita). Ne deriverebbe l’impossibilità a procedere per riscuotere il proprio debito se non grazie all’azione revocatoria ordinaria che serve a intervenire anche sul ben ormai intestato ad un terzo. L’azione revocatoria ordinaria offre la possibilità al creditore di rivalersi sul bene in questione: ovviamente il bene rimane in possesso del terzo in questione.