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Assegni non pagati, CAI e Ufficio Protesti

assegniIn caso di assegno in bianco, il creditore può decidere di procedere contro il traente (chi ha emesso l’assegno) inadempiente e lui, a sua volta, potrà rimediare al proprio errore o continuare a non pagare, con delle conseguenze.

Protesto

Il protesto è l’atto con cui un notaio, un ufficiale giudiziario o un segretario comunale certificano il mancato pagamento di un assegno, presentato all’incasso in tempo utile. Quest’atto permette al creditore di rivalersi sul traente o sui giranti, testimonia la presentazione del portatore all’incasso e lede la buona reputazione del debitore.

Constatazione equivalente

È il documento con cui l’istituto di credito, o una stanza di compensazione, certifica che il portatore si è presentato all’incasso. Ha lo stesso effetto della levata del protesto e le Camere di Commercio ne devono essere avvisate, per l’inserimento negli elenchi dei protestati.

Azione di regresso

È il sistema con cui il creditore si rivale sul traente o i giranti, inizialmente con un atto di precetto (ingiunzione di pagamento), per poi passare al pignoramento dei beni del debitore ed eventualmente, da ultimo, alla loro vendita forzata.

Se il creditore agisce direttamente contro il traente, non rileva che si sia presentato o meno in tempo utile all’incasso e non sono necessarie la levata del protesto né la constatazione equivalente. Se invece procede contro i giranti, allora è importante che si sia presentato in tempo all’incasso. Grazie all’azione di regresso, può chiedere l’importo dell’assegno non pagato, gli interessi ed eventuali spese legali sostenute.

Dopo sei mesi

Alla fine della prescrizione, il creditore, rivolgendosi a un legale e andando in Tribunale, può procedere all’azione causale o a quella di arricchimento. La prima è legata al rapporto che ha motivato l’emissione dell’assegno, adducendo questo come prova per ottenere un decreto ingiuntivo. La seconda ha lo scopo di far sì che il portatore recuperi la somma indebitamente sottrattagli dal traente o dal girante.

CAI

Da quando l’assegno non è pagato, al traente è dato il preavviso di revoca, con cui ha 60 giorni di tempo per corrispondere la somma dovuta, con l’aggiunta di interessi, di una penale e delle spese eventualmente sostenute dal creditore. Se non estingue il debito in questi tempi, il suo nome è inserito nella Centrale di Allarme Interbancaria, dove rimane per sei mesi, anche se nel frattempo paga. Finché il nome del debitore rimarrà alla CAI, nessuna banca o ufficio postale potrà stipulare con lui nuove convenzioni di assegno, pagarne o consegnargli nuovi libretti. In più, tutti i carnet in suo possesso dovranno essere restituiti. Se il traente persiste nel non pagare il debito, le sanzioni aumentano, arrivano le cartelle esattoriali e, talvolta, la proibizione a continuare a lavorare.

Ufficio protesti

Per cancellare il proprio nome dal registro dei protestati, il debitore dovrà aspettare cinque anni, dopo i quali la rimozione sarà automatica, oppure rivolgersi al Tribunale. Se questo acconsente alla riabilitazione del nome prima dei  5 anni, ne sarà avvisato l’Ufficio protesti, che lo eliminerà dall’elenco nei tempi e modi previsti.

 

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