Clima di rilassamento dagli stress di ogni giorno. Siamo in estate e vi è un certo bisogno di relax. Dipende da ognuno di noi ma molti, in questo periodo, non hanno voglia di concentrarsi su argomenti impegnativi, cose serie. Eppure la vita continua e non si può fare a meno di prendere delle precauzioni, rispetto a piccole cose che potrebbero essere per nulla insignificanti.
Ansia da vacanza. No, non si tratta del solito panico da “Mamma, ho perso l’aereo” in cui la mamma fa il resoconto di cosa può aver dimenticato tra rubinetti del gas e quant’altro, ed alla fine si accorge che manca il figlioletto!
In questo periodo, siamo tormentati da continue routine veloci tra tasse, contenziosi tributari, avvisi di scadenza.
Ammettiamo che viene recapitata alla nostra cassetta postale un avviso di giacenza e, proprio in quel momento, siamo bell’e che partiti per le nostre “sudatissime” vacanze. Cosa ci può comportare?
Se siamo in un condominio. L’avviso di giacenza.
Nulla di preoccupante. L’avviso di giacenza ci mette a conoscenza di una delibera assembleare avvenuta in condominio mentre noi eravamo assenti, raggiunto il numero legale e senza che fosse necessario la presenza unanime dei condomini. Eppure, non è così da prendere alla leggera perché spesso si decide su questioni di natura “pecuniaria” (ad es. contribuzione ad interventi di straordinaria amministrazione). E siccome, senza l’oste non si fanno mai i conti, cerchiamo di prendere ogni informazione utile per capire come comportarci.
Fate attenzione alla certezza del diritto. Se un qualsiasi giorno, vorreste fare valere un vostro diritto di impugnazione e nel frattempo è trascorso il termine di 30 giorni, a partire dalla consegna dell’avviso di giacenza, state ben attenti che il giudice dovrà avere delle certezze che non sempre voi potete attestargli: quando l’avviso di giacenza è finito effettivamente nelle nostre mani? Quando è stato restituito al mittente?
In fondo si tratta di 1 mese di tempo e, quindi, si dà per assodato che il condomino ne sia a conoscenza, anche se ciò non è avvenuto nella realtà (presunzione di conoscenza). Ciò non sarebbe giusto se noi non ne fossimo venuti a conoscenza “a tempo debito” ma la legge positiva non deve lasciare equivoci o dubbi di sorta. Altrimenti chiunque potrebbe sostenere quello che più gli conviene, e senza poter dimostrare con certezza quanto affermato. Tutti dichiarerebbero di essere in ferie nel periodo di recapito dell’avviso di giacenza, se solo dopo, quando è troppo tardi, si accorgono di non essere d’accordo sulla delibera assembleare. Quanti lasciano, nell’ansia febbrile da “conti da pagare”, le scartoffie ad ammuffire e poi…si accorgono solo dopo della nuova?
Una piccola consolazione per i condomini (almeno così si è pronunciata la giurisprudenza): il lasso di tempo che intercorre dal 01 agosto al 15 settembre dà diritto alla sospensione del termine per impugnare la delibera assembleare. Ma passato tale intervallo, non sono ammesse ulteriori proroghe, salvo che non siamo in grado di dimostrare il contrario, sui presupposti della certezza.
Quindi, o documentate ogni vostro movimento in vacanza, avvalendovi di documenti, testimoni oppure vi tenete sempre informati su quello che avviene in condominio, in vostra assenza. Perché anche un semplice avviso di giacenza su una delibera assembleare potrebbe riservarci delle amare sorprese al rientro delle vacanze (magari un aggravio di spese non previsto).