L’affitto congiunto rappresenta una delle più particolari forme di contratto di locazione. Ad onor del vero si scrive e si legge tanto in materia di affitti in senso lato e di affitto congiunto in senso più stretto eppure, a ben guardare, sono molti coloro che per definire a cosa è giusto fare riferimento parlando di affitto congiunto non andrebbero oltre una sommaria definizione. Di qui la necessità, o meglio, la nostra intenzione di approfondire il concetto di affitto congiunto e di tutto quanto gli sia più o meno direttamente collegato soprattutto a beneficio di coloro che non fanno parte della più o meno ristretta cerchia di addetti ai lavori che sanno bene cosa è il contratto di affitto congiunto.
Che cos’è l’affitto congiunto: le regole di base
Ma, come è nostra buona abitudine consolidata ormai da lungo tempo, procediamo con ordine e iniziamo a comprendere alcuni degli elementi di base che più potrebbero esserci di aiuto e di sostegno nel corso della nostra analisi in materia di affitto congiunto, una disanima ad onor del vero anche abbastanza sintetica per le ben note ragioni di spazio. In primo luogo ci conviene anche fare una riflessione di natura differente in materia di affitto congiunto, vale a dire il fatto che l’affitto congiunto è una forma di contratto di locazione abbastanza diffusa e, soprattutto, una forma di contratto di locazione che si sta diffondendo massicciamente soprattutto nel corso degli ultimi anni.
Che cos’è l’affitto congiunto: pregi e difetti
Fatto sta che la tipologia di contratto che si mette in piedi al momento della stipula dell’affitto congiunto è abbastanza particolare e, proprio per questo motivo, si tratta di una fattispecie giuridica che ha le sue regole, i suoi pregi e i suoi difetti, intesi come vantaggi e svantaggi sia da parte degli inquilini che da parte del proprietario di casa in un contratto di affitto congiunto. E, date le sue regole particolari, il contratto di affitto congiunto potrebbe anche riservare le più classiche tra le brutte sorprese soprattutto per chi non ha conoscenza piena della materia. Il concetto di base nella stipula di un contratto di affitto congiunto consiste nei fatti nella solidarietà, leggi anche corresponsabilità, dei due conduttori che lo firmano. Di qui le difficoltà in tema di inscindibilità o meno della firma dei due conduttori in un contratto di affitto congiunto.