La mediazione tributaria obbligatoria è una delle forme di mediazione tributaria cui si può ricorrere in presenza di un accordo di conciliazione. A differenza della mediazione tributaria facoltativa (scelta dalle parti) e della mediazione tributaria demandata (quando è il giudice a invitare le parti alla mediazione), infatti, la mediazione tributaria obbligatoria si presenta come condizione assolutamente necessaria per far valere i propri diritti di fronte a un’autorità giudiziaria.
I casi in cui ci troviamo di fronte a mediazione tributaria obbligatoria
Le situazioni in cui risulta vigere la mediazione tributaria obbligatoria (dal 21 Marzo 2011) sono rappresentate principalmente da casi di controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e per le controversie relative a problemi di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (fonte: www.ipsoa.it).
Altri casi di mediazione tributaria obbligatoria sono le controversie di valore non superiore a ventimila euro di atti emessi dall’Agenzia delle entrate.
Come si esplica la mediazione tributaria obbligatoria
In caso di mediazione tributaria obbligatoria, la prima cosa da fare da parte di chi ne fa richiesta è quella di presentare un reclamo davanti alla Direzione da cui proviene l’atto in questione prima ancora di intraprendere la via giurisdizionale. Contrariamente, infatti, è impossibile accettare il ricorso, il provvedimento diventa definitivo e l’unica cosa che resta da fare è ricorrere all’autotutela. Fatto ciò resta, infine, di presentare il ricorso giurisdizionale entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
fonte: www.ipsoa.it