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Come fare ricorso per atto di accertamento

fare ricorso per atto di accertamentoE’ possibile fare ricorso per atto di accertamento? Ed in che modo? In caso di ricezione di un atto di accertamento ( avviso con il quale l’amministrazione finanziaria richiede il pagamento di una imposta dovuta ) il contribuente può esperire diverse azioni . Una è sicuramente accettare la pretesa dell’erario ed effettuare il pagamento che, in caso di primo avviso, è effettuato in maniera ridotta con delle sanzioni agevolate. Un’altro è invece far valere le proprie ragioni e fare in modo che l’amministrazione cambi idea sull’atto, o effettuando una richiesta di autotutela oppure effettuando ricorso presso un giudice tributario. Se la prima opzione è abbastanza semplice da effettuare (infatti occorre presentare una semplice istanza all’ufficio che ha emesso l’atto, che in caso di accoglimento provvederà a dichiarare la nullità dell’atto) la seconda possibilità, che prevede la possibilità di  fare ricorso per atto di accertamento, ha più procedure da seguire e da svolgere.

Come fare ricorso per atto di accertamento, la procedura

Per  fare ricorso per atto di accertamento, dovremo innanzitutto tener conto della normativa vigente in materia. In generale il processo tributario , regolato dal D.lgs 545/92 e dal d. lgs. 546/92 ha diversi aspetti simili al processo civile ma ha alcune particolarità che devono essere valutate in maniera separata. In generale la giurisdizione tributaria è esercitata dai seguenti organi:

  • Dalle commissioni tributarie provinciali che svolgono una giurisdizione di primo grado ed hanno sede in ogni capoluogo di provincia;
  • Dalle commissione tributarie regionali ubicate nelle città capoluogo di regione e che svolgono la funzione di giudici di appello o di secondo grado.;
  • Dalla corte di cassazione che come giudice di ultimo grado emana la sentenza definitiva.

Le commissioni tributarie hanno una loro competenza che è definita in base all’oggetto ed alla territorialità. Innanzitutto appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie che hanno per oggetti tutti i tributi di ogni genere e specie ( pertanto anche l’ici che è competenza dei comuni, l’irpef, l’ires, ecc.). Vengono anche compresi nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie inerenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, oltre alle controversie in materia catastale e di estimo., le sanzioni amministrative, gli interessi ed ogni altro onere accessorio.

Continuando ad analizzare le competenze al fine di fare ricorso per atto di accertamento, per ciò che concerne  la competenza territoriale, le commissioni tributarie provinciali sono competenti per tutte le controversie in cui una delle parti è l’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Demanio o del Territorio, oppure degli enti locali. Pertanto, prima di valutare  la possibilità di fare ricorso per atto di accertamento, occorre verificare quale sia la sede dell’ufficio da cui proviene l’atto che viene impugnato dalla commissione tributaria provinciale. Le commissioni ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti. Inoltre le commissioni possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o ad altri enti pubblici, compreso il corpo della guardia di finanza. Non sono invece ammessi come mezzi di prova vincolanti il giuramento chiesto al testimone o imputato e la prova testimoniale.

Fare ricorso per atto di accertamento, il difensore abilitato

Per quanto riguarda le parti queste hanno l’obbligo di assistenza tecnica e cioè dal farsi assistere da un difensore abilitato ad eccezione delle liti minori. L’obbligo è previsto per le parti del processo diverse dall’ufficio dell’entrate o dall’ente locale. I soggetti che possono essere nominati difensori abilitati possono avere competenza generale ( ad esempio avvocati, dottore commercialisti, ragionieri, i periti commerciali, impiegati  delle ex carriere dirigenziali e gli ufficiali della Guardia di Finanza). Hanno invece competenza limitata e quindi possono essere nominati difensori d’ufficio solo per alcune materie gli ingegnere, gli architetti, periti agrari, geometri, dottori agronomi.

L’obbligo di farsi assistere da un difensore abilitato non sussiste per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro. In tal caso pertanto il ricorrente può proporre direttamente ricorso e stare in giudizio in prima persona.  Per determinare il valore della controversia coincide con l’ammontare del tributo contestato al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

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