Cosa sono gli interessi sul deposito cauzionale della locazione
Gli interessi sul deposito cauzionale della locazione sono quegli interessi che si pagano nel momento in cui un inquilino consegna al locatore una somma di denaro a mo’ di cauzione, che preservi quest’ultimo da eventuali disdette o danni legati alla locazione.
Generalmente, tale deposito cauzionale corrisponde a una somma pari (e non superiore per legge) a tre mesi di affitto e viene tenuto bloccato per tutta la durata del contratto. E’ per questo infatti che produce degli interessi, i cosiddetti interessi sul deposito cauzionale della locazione.
Se non ci sono stati danni all’immobile affittato, tali interessi devono essere corrisposti all’inquilino alla fine di ogni anno (non necessitano obbligatoriamente di una richiesta scritta), mentre la cauzione verrà restituita solo alla fine del contratto di locazione. Diversamente, è possibile per il locatore versare sia gli interessi sul deposito cauzionale della locazione, sia la cauzione stessa, allo scadere della locazione, calcolando gli interessi dell’ultimo anno e moltiplicandoli per gli anni complessivi di affitto.
Gli interessi sul deposito cauzionale della locazione per attività commerciale
Per quanto riguarda gli interessi sul deposito cauzionale della locazione per gli affitti di locali non abitativi, la situazione rimane pressoché invariata per quanto riguarda attività commerciali, uffici e immobili industriali o artigianali.
Dice la Cassazione:
“L’obbligo del locatore di un immobile urbano (ovvero tutti gli edifici urbani, tranne i rustici di campagna, n.d.a.) di corrispondere al
conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale, previsto dalla
l. n. 392/78, art. 11, ha natura imperativa, in quanto persegue
finalità di ordine generale, consistenti nella tutela del contraente
più debole (individuato dal legislatore nel conduttore) e nell’impedire
che i frutti della relativa somma, percepibili dal locatore, possano
tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della
locazione. Perciò, tale norma imperativa determina la nullità, per
contrasto con la stessa, di qualsiasi clausola contrattuale difforme”.