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Il calcolo rate avviso bonario Inps

calcolo rate avviso bonario

Molte persone, almeno una volta nella vita, hanno avuto a che fare con una tassa o un tributo non pagato ad un ente pubblico: non tutti sanno, però, che è possibile procedere al calcolo rate avviso bonario. Ma come funziona esattamente la procedura?

Calcolo rate avviso bonario Inps: la domanda di rateizzazione

Quando si ha a che fare con enti quali Inps, Inail e generalmente con l’Erario per problemi di tributi non pagati, prima che la pratica venga inviata a Equitalia l’ente si dispone per l’invio di un avviso di pagamento definito come “avviso bonario” al fine di permettere al contribuente di rimediare alla sua omissione di contributi.

Alla ricezione dell’avviso bonario Inps, il contribuente dovrà agire entro 30 giorni scegliendo una di queste tre strade:

  • pagare il debito direttamente attraverso il modello F24;
  • contestare l’avviso se il debito risulta essere un errore;
  • richiedere la dilazione del pagamento con il calcolo rate avviso bonario.

In quest’ultimo caso, si può sfruttare la dilazione solo se questa è comprensiva di tutti i debiti contenuti nella cartella esattoriale e segnalati fino al momento della ricezione dell’ultimo avviso bonario.

La domanda di rateizzazione per il calcolo rate avviso bonario può essere reperita in qualsiasi sede Inps o sul sito ufficiale dell’ente. Bisogna poi allegare la quietanza di versamento non inferiore alla dodicesima parte di ciascun debito contributivo al netto di sanzioni e di oneri accessori: allo scopo si può utilizzare il modello F35 presso una banca o le Poste Italiane.

Il numero di rate proposte può essere al massimo pari a 24: solo in determinati casi speciali, il legislatore consente di aumentare il numero massimo fino a 36 rate.

Calcolo rate avviso bonario: interessi di dilazione

Per il calcolo rate avviso bonario e per quello degli interessi di dilazione bisogna fare riferimento alla tabella Inps che riassume le aliquote in base alla decorrenza. Inoltre, per le decorrenze con data antecedente il 1° ottobre 2000 non sono previsti  interessi di mora e interessi legali.

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