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La autotutela equitalia

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L’istanza di autotutela equitalia rappresenta una novità assolutamente degna di nota all’interno del panorama giuridico del nostro Paese. Si tratterebbe in ogni caso di una novità assolutamente degna di nota, ma che acquista una dimensione nuova e un’importanza anche maggiore negli ultimi tempi a seguito delle perduranti condizioni economiche negative. Senza dubbio, infatti l’istanza di autotutela equitalia rappresenta un’ancora di salvezza per molti contribuenti che sono asfissiati, a torto o a ragione, da equitalia e dalle sue classiche e ben note comunicazioni.

 

La autotutela equitalia: come funziona

Ma, come è nostra buona abitudine consolidata ormai da lungo tempo, procediamo condrine e iniziamo a considerare i profili giuridici più rilevanti nell’ambito dell’ autotutela equitalia. Iniziamo dunque dalle definizioni di base dell’ autotutela equitalia. L’istanza di autotutela equitalia è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2013 che ha disciplinato, tra l’altro, anche tutto quanto riguarda i problemi della riscossione. Quello che ci interessa sono i commi 537-543 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 in cui si parla di autotutela equitalia come di un istituto grazie a cui il contribuente può interrompere l’esecuzione della riscossione.

 

La autotutela equitalia: la riscossione del debito

Ovviamente, in maniera intuibile, le limitazioni sono parecchie in questo caso. Di fatto l’istanza di autotutela equitalia può essere presentata solo all’agente della riscossine da quel contribuente che crede di non essere obbligato a pagare i crediti in questione e che ottiene così la sospensione immediata della riscossione stessa. La novità sta nel fatto che da quest’anno il debitore, dimostrando che esiste una causa idonea a rendere il suo debito non esigibile, può stroncare sul nascere ongi tentativo di riscossione da parte dell’agente in questione. In pratica la autotutela equitalia serve a sospendere immediatamente la riscossione del debito. La limitazione cronologica sta nei 90 giorni che il contribuente ha di tempo dalla presentazione della notifica della cartella di pagamento per presentare la domanda di autotutela equitalia.

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