Spesso abbiamo sentito parlare di liquidazione coatta amministrativa, ma è altrettanto probabile che non ce ne siamo interessati. In questa sede è nostro obbiettivo comprendere con che cosa abbiamo a che fare ed in quali casi è corretto parlare di liquidazione coatta amministrativa. Iniziamo dunque a comprendere cosa sia veramente una liquidazione coatta amministrativa e, come è nostra buona abitudine in casi del genere, proviamo a dare una definizione di liquidazione coatta amministrativa.
La liquidazione coatta amministrativa: che cos’è?
Per liquidazione coatta amministrativa si fa riferimento ad una procedura concorsuale a carattere liquidatorio che la legge prevede per determinate imprese in determinate condizioni economiche, vale a dire imprese che devono essere necessariamente chiuse. La ratio è quella di obbedire ad un interesse pubblico, anche se, ma solo in seconda istanza, può valere anche per salvaguardare l’interesse privato di creditori. La liquidazione coatta amministrativa vale in primo luogo per un certo tipo di imprese: significa che possiamo parlare con correttezza di liquidazione coatta amministrativa solo per le imprese di assicurazioni, per le banche, le società cooperative, le società fiduciarie e le società di revisione.
La liquidazione coatta amministrativa: la procedura
E’ giusto domandarsi le differenze tra liquidazione coatta amministrativa e procedura di fallimento: la legge in tema è chiara in quanto spiega che vale il principio di esclusione reciproca tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa: significa che se per un’impresa è in corso una procedura di fallimento non può esserci una liquidazione coatta amministrativa e viceversa. Nella liquidazione coatta amministrativa intervengono: l’autorità amministrativa di vigilanza, il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza. Per quanto riguarda sia gli effetti che la procedura attraverso cui viene attivata e svolta una liquidazione coatta amministrativa la legge rimanda in toto alle fattispecie valide in caso di fallimento.