Introdotta dall’art. 39, c.9 del decreto-legge n.98 del 2011, la mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate è una procedura atta a consentire la soluzione di un contenzioso senza ricorrere necessariamente a un giudice.
Regolamentate ovviamente dalla giurisprudenza, risultano essere oggetto di mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate tutte quelle controversie relative agli atti impugnabili emessi dall’ente stesso a partire dal 1° Aprile 2012. Condizione fondamentale della mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate è inoltre che ogni contenzioso sia di valore non superiore ai 20.000 euro.
Nello specifico, dunque, sono oggetto di controversia gli avvisi di liquidazione, i ruoli, quei provvedimenti che irrogano le sanzioni, la mancata restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti, l’avviso di accertamento e ogni altro atto per il quale la legge prevede autonoma impugnabilità.
Come ricorrere alla mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate
Il primo passo da compiere per ricorrere alla mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate è presentare l’atto del ricorso e dell’istanza di mediazione alla Direzione regionale, alla Direzione provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate competenti.
E’ indispensabile, ovviamente, allegare a quanto presentato copia dei documenti utili in caso di eventuale costituzione in giudizio. Non è necessario, invece, allegare alcun bollo (bisognerà pagare un contributo solo se in caso di ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, ma ciò accade esclusivamente qualora il procedimento di mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate abbia avuto esito negativo).
L’atto va notificato nei tempi previsti per il ricorso.
Come si conclude il ricorso alla mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate
In conclusione, la mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate determina per il contribuente un taglio delle sanzioni pari al 60%. Entro venti giorni, infatti, l’Ufficio sottoscrive l’accordo e dispone il versamento della prima rata (tramite modello F24).
In caso di esito negativo della mediazione tributaria dell’Agenzia delle Entrate, la parte non vincitrice dovrà pagare le spese di giudizio e un rimborso per le spese della procedura.
(fonte: sito dell’Agenzia delle Entrate)