Incontro con i sindacati per discutere della riforma del lavoro
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavorati, conosciuto anche con la denominazione di “reintegrazione sul posto di lavoro”, regolamenta le modalità di comportamento a seguito di un licenziamento illegittimo avvenuto, in linea di massima, per opera di aziende con più di 15 dipendenti.
E’ in esso disposto che, se non sussiste un giustificato motivo di licenziamento, il lavoratore deve essere reintegrato al suo posto. In caso contrario, ad egli è assolutamente concessa la facoltà di chiedere un risarcimento.
E’ avvenuto ieri sera, a tal proposito, l’incontro tra il Presidente tecnico Mario Monti e i sindacati dei lavoratori italiani. Oggetto all’ordine del giorno, è stata proprio la possibilità di modificare quanto descritto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e portare avanti così un’ormai chiaccheratissima riforma del lavoro che, afferma Monti, si farà (anche senza accordo con i sindacati), arriverà a Marzo e si ispirerà a quella adoperata dai Paesi del Nord Europa.
La riforma del lavoro del governo Monti: novità
L’esecutivo tecnico che al momento ha preso le redini del nostro Paese ha intenzione di dar vita a una riforma del lavoro ispirata a quella adottata da Paesi nordici, come la Danimarca, e incentrata sulla possibilità di alleggerire i vincolo di licenziamento da parte delle aziende e di modificare alcune condizioni descritte dall’articolo 18.
Quanto emerso dall’incontro con i rappresentanti dei sindacati italiani è quanto segue.
La Cgil si è dichiarata disposta ad aprire una discussione sull’articolo 18 solamente per modificare ed accorciare i tempi delle cause di lavoro, lunghissime e disincentivanti per quanto riguarda l’assunzione da parte dei datori di lavoro di nuovi lavoratori. La Cisl, invece, si è detta disposta ad abolire quanto espresso dall’articolo 18 soltanto nel caso il lavoratore sia licenziato per motivi di grave crisi economica da parte dell’azienda.
La riforma del lavoro prevede, infine, controlli serissimi su quelli che saranno le modalità di applicazione dell’apprendistato e l’uso improprio dell’apprendistato.
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