Se l’argomento trattato in questo articolo vi riguarda, sarete certamente informati di come la legge di Stabilità 2013 abbia modificato le condizioni relative alla rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione.
Per la precisione, infatti, la legge ha decretato che il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti al 1° gennaio corrente anno come proprietà o con altro diritto reale e non detenuti in regime di impresa (oltre che le quote di partecipazione non negoziate in mercati regolamentati), possono essere rivalutati, comportando l’effettivo vantaggio di rendere il costo tributario che consegue dal loro trasferimento diminuito.
Per fare maggior chiarezza, però, e fugare ogni dubbio in merito alla sopra descritta rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una circolare, la circolare n. 1/E.
Cosa dice la circolare n. 1/E in merito alla questione della rivalutazione dei terreni
In merito alla rivalutazione dei terreni posta in essere dalla Legge di Stabilità 2013 e descritta con dovizia di particolari nel paragrafo precedente, la circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate informa che se l’atto di trasferimento riporta un valore inferiore a quello rivalutato si possono attuare le regole ordinarie relative alla determinazione delle plusvalenze.
Come procedere alla rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola
Qualora si decidesse di procedere alla rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, bisognerà compilare il quadro RM del 730 o del modello di dichiarazione UNICO (in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni il quadro da compilare sarà l’RT). Per la rivalutazione dei terreni, ovviamente, è fondamentale che, entro la data prossima del 30 giugno 2013, venga redatta la cosiddetta perizia giurata di stima. Inoltre, a meno che l’imposta pagata nella rivalutazione dei terreni precedente risulti essere maggiore di quella da elargire in questa occasione, bisognerà versare l’importo dovuto entro il 1° luglio 2013. In caso contrario non verrà rimborsata la parte eccedente.