Utili informazioni sull’ammortamento per l’impianto fotovoltaico
Se dopo aver effettuato una ricerca online avete scelto e dunque aperto il nostro articolo, è probabilmente perché avete già sentito parlare della recente circolare (la n. 36/E del 19 dicembre 2013) con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le spiegazioni del caso su quello che risulta essere l’ammortamento per l’impianto fotovoltaico.
In particolar modo, l’Agenzia delle Entrate (e dunque la circolare di cui sopra) ha fornito maggiori indicazioni per quanto concerne l’aliquota da applicare in base alla qualificazione dell’impianto in questione (bene mobile o bene immobile? 9% o 4%? avrete sentito senz’altro parlare di questi due “numeretti”, ma quand’è che si applica l’uno e quando l’altro?).
Se volete saperne di più, questo articolo proverà certamente a fare un po’ di luce al riguardo e, a tal proposito, continuate a leggere quanto segue: avrete maggiori notizie sull’ammortamento per l’impianto fotovoltaico cui abbiamo poc’anzi accennato.
Nel prossimo paragrafo, come premesso, ci soffermeremo a parlare di quelle che sono le aliquote cui fare riferimento per l’ammortamento e, perciò, vi diremo quand’è che si applica l’aliquota del 9% e quando invece bisognerà considerare l’aliquota del 4%.
L’ammortamento per l’impianto fotovoltaico e le aliquote cui fare riferimento in tal senso
Per quanto concerne dunque quelle che sono le aliquote relative al summenzionato ammortamento per l’impianto fotovoltaico, l’Agenzia delle Entrate stabilisce come, per gli impianti qualificati nella categoria dei beni mobili, sia prevista l’aliquota del 9%.
Invece, per quanto riguarda quegli impianti appartenenti alla categoria dei beni immobili, l’aliquota cui fare riferimento è pari al 4%.
L’ammortamento per l’impianto fotovoltaico e altre informazioni ancora
Quelle appena riportate, quindi, sono le aliquote che ci interessano in merito all’ammortamento per l’impianto fotovoltaico. Ovviamente, per maggiori, ulteriori e più precise informazioni in merito, potrete consultare la circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate (torniamo a ripetere come la circolare relativa sia la n.36/E del 19 dicembre 2013).