L’ABF, o arbitro bancario finanziario, è stato previsto nel 2005 dalla legge sul risparmio n. 262 e consiste in un sistema di risoluzione stragiudiziale volto ad aiutare coloro che siano incorsi in una controversia di natura legale.
I clienti di banche e intermediari finanziari, infatti, possono rivolgersi a uno dei tre Collegi giudicanti, siti a Milano, Roma e Napoli, attraverso cui l’arbitro bancario finanziario espleta i suoi uffici.
Il ricorso all’arbitro bancario finanziario
Prima di presentare ricorso all’arbitro bancario finanziario, è necessario fare almeno un tentativo di chiarimento della controversia con la banca o con l’intermediario finanziario interessato. Qualora il reclamo alla banca non sia di risoluzione al problema entro 30 gg dall’emissione dello stesso, ci si può rivolgere (entro 12 mesi) all’arbitro bancario finanziario inviando l’apposito modulo alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d’Italia, e una copia del ricorso con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla banca o all’intermediario.
La procedura del ricorso all’arbitro bancario finanziario
La segreteria tecnica territorialmente competente curerà a questo punto il ricorso all’arbitro bancario finanziario in base alla documentazione prodotta. Il collegio si pronuncerà entro circa 60 giorni. Qualora la conciliazione non si rivelasse possibile, il ricorso può essere riproposto alla banca o all’intermediario entro sei mesi dal precedente tentativo. La decisione definitiva è presa dall’arbitro bancario finanziario ed è comunicata dalla segreteria tecnica entro 30 giorni.
Per leggere la guida completa all’arbitro bancario finanziario consulta il sito www.altalex.com nell’apposita pagina dedicata. Troverai tutte le informazioni necessarie alla presentazione del ricorso.