L’Italia, si sa, è uno dei Paesi al mondo in cui la cosiddetta “fuga di cervelli” all’estero ha fatto sentire maggiormente i suoi effetti.
Il lavoro non si trova o è malpagato. E tutti quei giovani che tanto hanno investito in una preparazione universitaria quanto mai ambiziosa non possono che rivolgere altrove le proprie aspirazioni di far carriera.
E’ proprio pensando a questa tipologia di persone, dunque, che il governo ha recentemente disposto specifiche agevolazioni per il rientro dei lavoratori dall’estero.
Con una circolare diffusa pochi giorni fa dall’Agenzia delle Entrate, infatti, sono state illustrate quelle che sono le linee guida di tale normativa, a partire dallo specificare chi sono i beneficiari dei suddetti incentivi e ciò che realmente essi prevedono.
Vediamo di seguito, dunque, tutto quello che c’è da sapere in merito alle agevolazioni per il rientro dei lavoratori dall’estero.
A chi si rivolgono esattamente le agevolazioni per il rientro dei lavoratori dall’estero
Tutti quei cittadini dell’Unione Europea che abbiano maturato delle esperienze culturali e professionali al di fuori dell’Italia e che scelgano ora di tornare a lavorare in Patria possono beneficiare delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori dall’estero. Nello specifico, possono farne richiesta tutti coloro che sono nati dopo il 1° gennaio 1969 e sono titolari, impiegati di un’attività d’impresa (o di lavoro autonomo), co.co.co o borsisti nel Bel Paese (dove hanno trasferito il proprio domicilio e la propria residenza entro tre mesi dall’inizio dell’attività).
Possono altresì beneficiare delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori dall’estero anche i cittadini dell’Unione Europea, nati sempre dopo il 1° gennaio 1969, che abbiano maturato i requisiti richiesti a partire dal 20 gennaio 2009 e che siano stati poi assunti o abbiano avviato un’attività di lavoro in Italia.
I suddetti incentivi sono tassabili dal 20% al 30% di quelli che risultano essere i redditi di lavoro autonomo, dipendente e d’impresa per un periodo di cinque anni che decorre dal 2011 al 2015.
In cosa consistono le agevolazioni per il rientro dei lavoratori dall’estero
Premesso che il diritto alle agevolazioni per il rientro dei lavoratori dall’estero decade qualora il beneficiario trasferisca di nuovo residenza o domicilio all’estero prima di cinque anni dal ricevuto incentivo (con conseguente sanzione e recupero dei benefici e degli interessi già ricevuti), l’entità dell’agevolazione consiste in un abbattimento della base imponibile del 70% per gli uomini e dell’80% per le donne. Alla determinazione dell’imposta si applicano le ordinarie disposizioni TUIR.
Maggiori informazioni sulle agevolazioni per il rientro dei lavoratori dall’estero sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.