L’opposizione decreto ingiuntivo non è altro che quel mezzo con cui colui che ha ricevuto un’ingiunzione (il debitore) e che non ritiene assolutamente di dover pagare, va ad impugnare il decreto che pende sulla sua “testa”.
L’opposizione decreto ingiuntivo si caratterizza proprio per dover essere proposta tramite un atto di citazione, nello stesso ufficio giudiziario che ha diffuso il decreto in precedenza: il termine da rispettare è quello di 40 giorni, oppure viene fissato a discrezione del giudice.
Ovviamente, la citazione in opposizione deve necessariamente essere notificata anche al ricorrente. In seguito all’opposizione, in ogni caso, il processo si svolge normalmente, seguendo le classiche ed ordinarie linee guida, con la sola differenza che i termini di comparizione sono dimezzati.
Opposizione decreto ingiuntivo: la citazione deve essere notificata al ricorrente
L’opposizione decreto ingiuntivo si può considerare come la parte secondaria (che potrebbe anche non esserci) del percorso monitorio (quello relativo all’ingiunzione di pagamento).
Il giudice istruttore, nel caso in cui si dovessero verificate determinate gravi condizioni, tramite l’istanza di chi si oppone, ha la possibilità di sospendere il giudizio provvisorio del decreto ingiuntivo (nel caso in cui l’esecuzione provvisoria fosse stata effettivamente permessa), mediante un’ordinanza che non si potrà impugnare.
Nel momento in cui, al contrario, il decreto ingiuntivo non è né provvisorio né esecutivo, allora il giudice ha la facoltà di permettere la provvisoria esecuzione, ma solo nel caso in cui l’opposizione non sia basata su un documento scritto, oppure non si possa risolvere in brevissimo tempo.
Opposizione decreto ingiuntivo: si invertono le parti
In pratica, all’interno dell’opposizione decreto ingiuntivo accade una sorta di scambio delle parti, almeno formalmente: il debitore opponente, proponendo la domanda di opposizione tramite l’atto di citazione assume la veste di attore, mentre il creditore, dal momento che passa in una posizione difensiva rispetto all’attore, passa ad essere il convenuto.
Ovviamente, all’interno dell’atto di citazione il debitore deve inserire tutte quelle motivazioni secondo cui il credito non possa esistere, anche solo parzialmente.