Ripartizione spese condominio: questo è uno dei motivi di litigio più diffusi tra persone che coabitano all’interno di un condominio. Come funziona la ripartizione delle spese? Come viene regolata tale ripartizione? La legge, e in particolare alcuni articoli del codice civile, disciplinano le divisioni delle spese di condominio in base a particolari criteri.
Ripartizione spese condominio per interventi di interesse comune
Secondo l’articolo 1123 del Codice Civile, qualora vengano votati a maggioranza dall’assemblea di condominio alcuni interventi nell’interesse di tutti i condomini per la fruizione o conservazione dell’edificio a pagarne le spese saranno tutti gli abitanti del condominio, in misura proporzionale al valore della proprietà in cui abitano. Fanno riferimento a questo caso anche gli interventi urgenti, cioè quelli che sono fondamentali per l’uso corretto delle zone in comune all’interno del condominio.
La tabella millesimale è lo strumento utilizzato nella ripartizione spese condominio poiché atto a definire la quota di proprietà delle zone comuni del condominio in proporzione alla propria unità abitativa. La tabella riporta i valori millesimali, che in base all’articolo 1118 del Codice Civile devono essere “ritoccati” in base al valore del piano o della porzione di piano che appartiene al proprietario dell’appartamento.
I condomini che non sono d’accordo con la ripartizione spese condominio deliberata durante l’assemblea possono esprimere la loro opinione, tentando di incontrare il favore della maggioranza in sede di bilancio preventivo. Tuttavia, una volta deliberata la spesa per gli interventi di interesse comune deve essere sostenuta comunque.
Ripartizione spese condominio per gruppi di condomini
Se le spese di condominio riguarda interventi di cui beneficeranno solo parte dei condomini e non tutti gli abitanti dell’edificio, la ripartizione spese condominio verrà effettuata in base a criteri differenti rispetto alla sola tabella millesimale. Bisognerà infatti tener conto dell’uso di ogni abitante rispetto al bene o al servizio che ha portato la spesa condominiale e dal godimento che ogni condomino può ottenere dall’intervento.
L’articolo 1123 copre quindi il caso di edifici strutturati in più scale, cortili e opere destinate a diversi usi che hanno bisogno di interventi di riparazione o costruzione ex-novo per nuovi beni o servizi. La riparazione di un cancello interno per un un’unica scala o la costruzione di un ascensore sono validi esempi in cui solo un gruppo di condomini parteciperà alle spese perché non tutti gli abitanti dell’edificio usufruiranno dei nuovi beni o servizi.