I redditi di capitale sono definiti dall’art. 44 del dpr 917 del 1986. L’articolo non fornisce una definizione univoca ma elenca una serie di redditi che ne fanno parte.
In ogni caso possono essere considerati redditi di capitale tutti quei redditi che hanno per oggetto l’impiego di denaro, senza che si effettui attività di impresa o attività di lavoro autonomo. Principio generale che riguarda i redditi di capitale è quello per il quale devono essere dichiarati nel momento in cui sono percepiti ( seguono quindi un principio di cassa, e non di competenza). In ogni caso occorre tassare in genere l’ammontare degli utili, degli interessi e dei proventi che si sono conseguiti nel periodo di imposta. Il sistema di tassazione prevede la dichiarazione all’interno del modello 730 o del modello unico, ed in alcuni casi la tassazione è fatta a titolo di imposta e quindi non occorre effettuare tassazione.
Per quanto riguarda il possesso di titoli rappresentativi della società ( come le azioni) queste seguono dei regimi di tassazione particolare. Infatti nel caso siano possedute da persone fisiche che non esercitano attività di impresa , gli utili , se si tratta di partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito imponibile nel complessivo 49,72 per cento del loro ammontare.
Se invece le persone fisiche che non esercitano attività di impresa posseggono delle partecipazioni non qualificate, la ritenuta applicata sui dividendi è del 12,5 per cento sull’intero ammontare.
La tassazione degli utili , per quanto riguarda partecipazioni qualificate o meno, percepiti invece da imprenditori e soggetti diversi dalle persone fisiche hanno invece un sistema di tassazione differente. Se infatti gli utili sono percepiti da imprese individuali o società di persone occorre dichiarare il 49,72 per cento dell’ammontare. Se invece tali utili sono percepiti da società di capitali, enti commerciali o non commerciali occorre dichiarare solo il 5 per cento del loro ammontare.