Nel nostro precedente post intitolato “Cos’è la nota di credito, quando emetterla e come scriverla”, abbiamo presentato la nota di credito e le condizioni per mezzo delle quali essa può essere presentata al fine di stornare l’IVA e le tasse di una merce venduta e fatturata, ma all’ultimo momento respinta.
Di seguito in questo articolo, invece, provvederemo, oltre a riassumere brevemente in cosa consista una nota di credito e in quali condizioni essa possa essere emessa, a spiegarvi tutti i termini di emissione della nota di credito, comprensivi di anomalie e di speciali condizioni.
La nota di credito e i termini di emissione della nota di credito
Prima di passare a elencare tutti i termini di emissione della nota di credito, riassumiamo brevemente quanto detto nel nostro precedente articolo presentando l’argomento della trattazione.
Per nota di credito, nell’esattezza, si intende infatti un documento che l’Azienda o il commerciante può emettere nel momento in cui un articolo già venduto e fatturato venga respinto dal cliente. Poiché il fatto che il venditore abbia emesso la fattura comporta l’applicazioni di determinate tasse, la restituzione avviene secondo condizioni ben precise.
Dopo che il cliente avrà contattato il venditore e spiegato l’insoddisfazione per la merce ricevuta, l’Azienda venditrice potrà emettere la nota di credito (secondo specifici termini di emissione della nota di credito). In questo modo, almeno, parte della merce sarà stornata.
Passiamo ora a descrivere, nello specifico, i termini di emissione della nota di credito.
I termini di emissione della nota di credito entro e oltre l’anno
Generalmente, i termini di emissione della nota di credito non devono superare l’anno dalla data in cui è avvenuta la vicenda.
Esistono casi, però, in cui tali termini di emissione della nota di credito possono allungarsi e proseguire anche oltre l’anno.
Come abbiamo accennato anche nel precedente articolo, i casi in cui si può emettere la nota di credito anche dopo un anno sono i seguenti:
– nullità, annullamento, risoluzione, revoca e rescissione dell’operazione;
– sconti e abbuoni già previsti nel contratto originale;
– mancato pagamento a seguito di procedure concorsuali o esecutive non andate come previsto;
– conversione di decreti legge;
– fattura in sospensione di imposta emesse ad enti pubblici;
– eventuali agevolazioni prima casa;
– vendita ai sensi dell’articolo 1401 c.c.
Ulteriori informazioni sui termini di emissione della nota di credito sono disponibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.