Esaminiamo insieme i requisiti per l’assegno sociale
Come possiamo leggere anche dal sito internet dell’Inps, “l’assegno sociale, istituito dall’ art.3, comma 6, della l. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (circ. 208/1996). E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche” (continuate a leggere per conoscere tutti i requisiti per l’assegno sociale).
Non gravato da imposte, non reversibile a familiari superstiti, inesportabile, non cedibile, non sequestrabile e non pignorabile, esso è soggetto a una verifica per la permanenza del diritto annuale. Di conseguenza, “l’assegno sociale verrà liquidato sempre con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto”.
Ma quali sono i requisiti per l’assegno sociale? Su quali basi si fonda la sua liquidazione?
Ecco i requisiti per l’assegno sociale
Fatta la dovuta premessa, elenchiamo quelli che sono i requisiti per l’assegno sociale. Per poterne usufruire, infatti, è necessario possedere la cittadinanza italiana, risiedere effettivamente ed abitualmente in Italia, aver compiuto i 65 anni di età e disporre di particolari condizioni reddituali personali e del coniuge.Approfondendo ulteriormente quelli che sono i requisiti per l’assegno sociale sopra descritti, è necessario prolungarci in merito alla residenza in Italia. “Salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati – leggiamo sul sito dell’ente – l’Inps dovrà procedere alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale le sedi competenti – previa verifica del permanere di tale situazione – provvederanno a revocare il beneficio”.
I requisiti per l’assegno sociale: cittadinanza italiana e reddito
Approfondendo poi quelli che sono i requisiti per l’assegno sociale in base alla cittadinanza, la prestazione descritta in questo articolo spetta anche a quei cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia, agli stranieri o apolidi ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di “rifugiati politici” e lo “status di protezione sussidiaria” (ed i rispettivi coniugi ricongiunti), ai detenuti, ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione, ai cittadini della Comunità Europea residenti in Italia indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori e agli stranieri o apolidi titolari di carta di soggiorno (per maggiori dettagli visitare il sito dell’Inps).
Infine, per quanto concerne i requisiti per l’assegno sociale relativi al reddito, coloro che presentano la domanda devono essere sprovvisti di reddito, ovvero possedere redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.