Contratto a progetto è spesso sinonimo di lavoro precario e poco affidabile, ma cosa comporta esattamente questa tipologia di lavoro? Il contratto a progetto è la novità introdotta dal decreto legislativo 276/2003, meglio conosciuto come Legge Biagi: in questa tipologia di contratto, il lavoratore non è più definito “dipendente” ma “collaboratore autonomo”, ad indicare che presterà la sua opera solo per la realizzazione di uno o più progetti.
Come funziona un contratto a progetto?
Un contratto a progetto, spesso definito con l’acronimo “co.co.pro.”, deve essere espresso in forma scritta e recare al suo interno la durata del progetto, il contenuto, il programma di lavoro, i criteri per determinare il corrispettivo (spesso definita impropriamente “ricompensa”), le modalità e i tempi di pagamento e le misure di sicurezza e tutela del collaboratore.
Il decreto legislativo n° 276/93 rende necessaria la forma scritta del contratto a progetto soprattutto per la prova: il collaboratore, in caso di contenzioso, deve poter dimostrare l’esistenza del progetto e la sua partecipazione. È importante far notare che nel caso in cui la forma scritta del progetto sia assente, il tribunale può decidere di trasformare il contratto a progetto in un contratto a tempo indeterminato.
Durata e rescissione di un contratto a progetto
A differenza dei contratti a collaborazione continua (co.co.co), un contratto a progetto deve necessariamente avere una durata determinata o determinabile e tale termine temporale deve essere scritto. Tuttavia, non esiste una durata massima definita dalla Legge Biagi: saranno quindi le parti a concordare la durata del progetto.
Sono due i motivi per possono spingere il datore di lavoro a rescindere anticipatamente un contratto a progetto: la giusta causa ed altre condizioni che devono essere specificate nel contratto scritto. Tra le clausole di rescissione più diffuse figura sempre il preavviso, ovvero la possibilità del datore di lavoro di concludere il contratto senza conseguenze dando un semplice preavviso al collaboratore. Altre clausole sono quelle di malattia e infortunio del lavoratore a progetto.
Infine, una volta concluso un contratto a progetto, il collaboratore può sottoscrivere nuovi contratti a progetto con lo stesso datore di lavoro riguardanti progetti analoghi oppure nuovi progetti.